P. Q. M. La Commissione ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed in particolare dell'art. 3, nonche' (in aggiunta ovvero in alternativa) dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nella parte, quanto alla prima disposizione, in cui non prevede che il reddito del marito venga imputato in parte anche alla moglie priva di redditi propri al fine della imposizione tributaria anziche' essere interamente attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso, e, quanto alla seconda disposizione, nella parte in cui non introduce correttivi di ampiezza adeguata e riferibili in tutto od in parte, anche al passato rispetto alla situazione prodotta dalla normativa sostanziale sopra evidenziata, per contrasto con gli artt. 3, 24, 29, 31 e 53 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina inoltre che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 21 febbraio 1996 Il presidente estensore: Sciacchitano 96C1167