P. Q. M.
   La Commissione ritenuta non manifestamente infondata  la  questione
 di  legittimita' costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
 ed in  particolare  dell'art.  3,  nonche'  (in  aggiunta  ovvero  in
 alternativa)  dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nella
 parte, quanto alla prima disposizione, in  cui  non  prevede  che  il
 reddito del marito venga imputato in parte anche alla moglie priva di
 redditi  propri  al fine della imposizione tributaria anziche' essere
 interamente attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso,
 e, quanto alla seconda disposizione, nella parte in cui non introduce
 correttivi di ampiezza adeguata e riferibili in tutto  od  in  parte,
 anche  al  passato  rispetto alla situazione prodotta dalla normativa
 sostanziale sopra evidenziata, per contrasto con gli artt. 3, 24, 29,
 31 e 53 della Costituzione;
   Ordina la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
   Ordina  inoltre  che a cura della cancelleria la presente ordinanza
 sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza  del  Consiglio
 dei  Ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
     Genova, addi' 21 febbraio 1996
 Il presidente estensore: Sciacchitano
 96C1167