P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1  della  legge  n.  1/1948  e 23 della legge n.
 87/1953, riservata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese,
 sospende il giudizio di che trattasi fino alla decisione della  Corte
 costituzionale  e  ordina  l'immediata  trasmissione  degli atti alla
 Corte costituzionale per  l'esame  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.    4,  terzo comma, della legge 23 dicembre
 1994 n. 724, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
   Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla  notificazione
 della  presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' alla comunicazione  della  stessa  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
     Cosi'  deciso  in Lecce nella camera di consiglio del 29 febbraio
 1996.
 Il presidente: Catoni
 L'estensore: Pasca
 96C1168