P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, riservata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese, sospende il giudizio di che trattasi fino alla decisione della Corte costituzionale e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione; Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce nella camera di consiglio del 29 febbraio 1996. Il presidente: Catoni L'estensore: Pasca 96C1168