IL PRETORE Visti gli atti del procedimento penale a carico di Gri Mario, nato a Udine il 5 febbraio 1935, assistito dal difensore di fiducia avv. Luca Ponti del Foro di Udine. Premesso che l'imputato e' stato tratto a giudizio davanti a questo pretore per rispondere, fra l'altro, della contravvenzione di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, "per avere esercitato, in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 d.P.R. n. 915/1982, un'attivita' di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, costituiti da accumulatori elettrici esausti, pastiglie e ceppi di freni e dischi di frizione, stoccandoli provvisoriamente all'interno dell'azienda". In atti preliminari il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, avanzava istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., chiedendo nel contempo al giudice di valutare la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., in applicazione della particolare causa di esclusione della punibilita', introdotta con gli artt. 12, quarto comma, e 15 del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3, vigente all'epoca della celebrazione dell'udienza. Il pubblico ministero prestava il proprio consenso alla pena nella misura indicata dalla difesa, chiedendo tuttavia al pretore che, qualora avesse ritenuto di dover pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., in conformita' della specifica disciplina introdotta dal decreto-legge la cui applicazione era stata invocata dalla difesa, valutasse l'opportunita' di sollevare questione di legittimita' costituzionale delle norme richiamate. La giudicante, valendosi della facolta' accordatale dall'art. 135 disp. att. c.p.p., ordinava l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero; ed accertata, sulla base di tali atti, la sussistenza nel caso concreto delle condizioni previste dall'art. 15 del d.-l. n. 3/1995 per l'operare della causa di non punibilita' di cui al quarto comma dell'art. 12 del medesimo testo normativo, decideva di sollevare questione di legittimita' costituzionale di tali norme del citato d.-l. n. 3/1995. La Corte costituzionale, investita della questione, la dichiarava tuttavia manifestamente inammissibile con ordinanza n. 518, pronunciata all'udienza del 14 dicembre 1995, sul presupposto della mancata conversione in legge nel termine di sessanta giorni del decreto-legge le cui norme erano state censurate sotto il profilo della legittimita' costituzionale. Trasmessi a seguito di tale pronuncia nuovamente gli atti a questo giudice, lo stesso provvedeva a ricitare innanzi a se' le parti e il difensore, e quindi all'udienza del 9 febbraio 1996, sul presupposto della rinnovata introduzione, con gli artt. 12, quarto comma, e 14 del d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8, recante "Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento di rifiuti", di una normativa sostanzialmente identica a quella della quale si erano gia' in precedenza rilevate le incongruenze sulla base del parametro costituzionale, decideva di sollevare nuova questione di legittimita' costituzionale delle norme predette. O s s e r v a