IL PRETORE
   Visti  gli atti del procedimento penale a carico di Gri Mario, nato
 a Udine il 5 febbraio 1935, assistito dal difensore di  fiducia  avv.
 Luca Ponti del Foro di Udine.
   Premesso che l'imputato e' stato tratto a giudizio davanti a questo
 pretore  per  rispondere,  fra  l'altro, della contravvenzione di cui
 all'art. 26  del  d.P.R.  10  settembre  1982,  n.  915,  "per  avere
 esercitato,  in  assenza  dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16
 d.P.R. n.  915/1982, un'attivita' di smaltimento di rifiuti tossici e
 nocivi,  costituiti  da  accumulatori  elettrici esausti, pastiglie e
 ceppi di freni e dischi  di  frizione,  stoccandoli  provvisoriamente
 all'interno dell'azienda".
   In  atti  preliminari il difensore dell'imputato, munito di procura
 speciale, avanzava  istanza  di  applicazione  della  pena  ai  sensi
 dell'art.   444 c.p.p., chiedendo nel contempo al giudice di valutare
 la  sussistenza  delle  condizioni  per   pronunciare   sentenza   di
 proscioglimento  a  norma dell'art. 129 c.p.p., in applicazione della
 particolare causa di esclusione della punibilita', introdotta con gli
 artt. 12, quarto comma, e 15 del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3,  vigente
 all'epoca della celebrazione dell'udienza.
   Il  pubblico ministero prestava il proprio consenso alla pena nella
 misura indicata dalla difesa,  chiedendo  tuttavia  al  pretore  che,
 qualora  avesse ritenuto di dover pronunciare sentenza di assoluzione
 ex  art.  129  c.p.p.,  in  conformita'  della  specifica  disciplina
 introdotta  dal  decreto-legge la cui applicazione era stata invocata
 dalla difesa, valutasse  l'opportunita'  di  sollevare  questione  di
 legittimita' costituzionale delle norme richiamate.
   La  giudicante,  valendosi della facolta' accordatale dall'art. 135
 disp. att. c.p.p., ordinava l'esibizione  degli  atti  contenuti  nel
 fascicolo  del  pubblico  ministero; ed accertata, sulla base di tali
 atti, la sussistenza nel  caso  concreto  delle  condizioni  previste
 dall'art.  15  del  d.-l.  n. 3/1995 per l'operare della causa di non
 punibilita' di cui al quarto comma dell'art. 12  del  medesimo  testo
 normativo,   decideva   di   sollevare   questione   di  legittimita'
 costituzionale di tali norme del citato d.-l. n. 3/1995.
   La Corte costituzionale, investita della questione,  la  dichiarava
 tuttavia   manifestamente   inammissibile   con   ordinanza  n.  518,
 pronunciata all'udienza del 14 dicembre 1995, sul  presupposto  della
 mancata  conversione  in  legge  nel  termine  di sessanta giorni del
 decreto-legge le cui norme erano state  censurate  sotto  il  profilo
 della legittimita' costituzionale.
   Trasmessi  a seguito di tale pronuncia nuovamente gli atti a questo
 giudice, lo stesso provvedeva a ricitare innanzi a se' le parti e  il
 difensore,  e quindi all'udienza del 9 febbraio 1996, sul presupposto
 della rinnovata introduzione, con gli artt. 12, quarto  comma,  e  14
 del  d.-l.  8 gennaio 1996, n. 8, recante "Disposizioni in materia di
 riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di  consumo
 in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in
 materia  di smaltimento di rifiuti", di una normativa sostanzialmente
 identica a quella della quale si erano gia' in precedenza rilevate le
 incongruenze sulla base del  parametro  costituzionale,  decideva  di
 sollevare  nuova questione di legittimita' costituzionale delle norme
 predette.
                             O s s e r v a