P. Q. M. Si chiede che piaccia a codesta Corte dichiarare: a) che spetta eslusivamente alla Camera dei deputati, ai sensi degli artt. 64 e 68 della costituzione esercitare insindacabilmente l'attivita' legislativa anche per quanto concerne la valutazione del comportamento dei parlamentari nel corso delle votazioni; b) che, in particolare, sono sottratte ad ogni sindacato dell'autorita' giudiziaria le attivita' disciplinate dai regolamenti parlamentari e le vicende in cui si concretano lo svolgimento delle votazioni e l'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati. Conseguentemente, si chiede che la Corte annulli perche' viziata per incompetenza assoluta l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale penale di Roma sezione giudice indagini preliminari ufficio 15 in data 23 maggio 1996 emanata su conforme richiesta del p.m., annullando, per quanto possa occorrere, anche le richieste di detto p.m. in ordine alla pretesa inapplicabilita' dell'art. 68, riaffermando la competenza esclusiva della Camera a pronunciarsi in proposito. Roma, addi' 10 luglio 1996 (firma illeggibile) 96C1316