P. Q. M.
   Si chiede che piaccia a codesta Corte dichiarare:
     a) che spetta eslusivamente alla Camera dei  deputati,  ai  sensi
 degli  artt.  64 e 68 della costituzione esercitare insindacabilmente
 l'attivita' legislativa anche per quanto concerne la valutazione  del
 comportamento dei parlamentari nel corso delle votazioni;
     b)   che,  in  particolare,  sono  sottratte  ad  ogni  sindacato
 dell'autorita' giudiziaria le attivita' disciplinate dai  regolamenti
 parlamentari  e  le vicende in cui si concretano lo svolgimento delle
 votazioni e l'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
 Conseguentemente, si chiede che la Corte annulli perche' viziata  per
 incompetenza  assoluta l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale penale di
 Roma sezione giudice indagini  preliminari  ufficio  15  in  data  23
 maggio  1996  emanata su conforme richiesta del p.m., annullando, per
 quanto possa occorrere, anche le richieste di detto  p.m.  in  ordine
 alla   pretesa   inapplicabilita'   dell'art.   68,  riaffermando  la
 competenza esclusiva della Camera a pronunciarsi in proposito.
     Roma, addi' 10 luglio 1996
 (firma illeggibile)
 96C1316