P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  87,
 dichiara   rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le  seguenti
 questioni di legittimita' costituzionali:
     A) primo comma dell'art. 1 del decreto-legge  n.  166/1996  nella
 parte  in  cui prevede che "il rimborso delle somme, maturate fino al
 31 dicembre 1995, nei trattamenti pensionistici  erogati  dagli  enti
 previdenziali interessati... e l'effettuato mediante assegnazione
  ..  di  titoli di Stato ... in sei annualita', per contrasto con gli
 artt. 3 e 38 della Costituzione";
     B) secondo comma art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella parte
 in cui prevede che "... nella determinazione dell'importo maturato al
 31  dicembre  1995  non  concorrano  gli  interessi  e  rivalutazione
 monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione";
     C)  terzo  comma  art.  1 del decreto-legge n. 166/1996 in quanto
 prevede che "i giudizi pendenti alla data di entrata  in  vigore  del
 presente  decreto  aventi  ad oggetto le questioni di cui al presente
 articolo sono dichiarati estinti d'ufficio  con  compensazione  delle
 spese  fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in
 giudicato restano privi di effetto", per contrasto con gli artt.   3,
 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 della Costituzione;
     D)  dell'intero  d.-l.  28  marzo 1996, n. 116, per contrasto con
 l'art. 77 della Costituzione in assenza  del  caso  straordinario  di
 necessita' ed urgenza.
   Dispone,  a cura della cancelleria, la immediata trasmissione degli
 atti del  processo  alla  Corte  costituzionale,  la  notifica  della
 presente  ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e la
 comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere.
   Sospende il presente processo sino alla decisione della Corte.   Si
 notifichi.
     Sondrio, addi' 29 aprile 1996
           Il consigliere pretore dirigente: Nobile de Santis
 96C1324