P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2,  n.  12 della legge 16
 febbraio 1987 n. 81 e 7, lett. h) del c.p.p. in relazione all'art.  3
 della Costituzione;
   Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio   e   l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia
 notificata al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  all'imputato
 contumace,  alla  parte  offesa  e comunicato ai presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
     Enna, addi' 27 giugno 1996.
                           Il pretore: Costa
 96C1391