P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;
   Dichiara  la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, del  d.P.R.
 n. 574/1988 nella parte in cui impedisce alla parte di modificare nel
 corso   di   ciascun   grado   del  giudizio  la  lingua  processuale
 inizialmente  prescelta,  fatti  salvi,  in  caso  di  modifica,   la
 prosecuzione  del giudizio senza interruzioni o ritardi ed il divieto
 di ottenere a spese d'ufficio la traduzione  degli  atti  precedenti,
 per  violazione  degli  artt.  6  e 24 della Costituzione e 100 dello
 Statuto di autonomia della provincia di Bolzano;
   Dispone la sospensione del giudizio;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordmanza
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della
 stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Bolzano, addi' 15 luglio 1996
                     Il giudice istruttore: Martin
 96C1608