P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 574/1988 nella parte in cui impedisce alla parte di modificare nel corso di ciascun grado del giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta, fatti salvi, in caso di modifica, la prosecuzione del giudizio senza interruzioni o ritardi ed il divieto di ottenere a spese d'ufficio la traduzione degli atti precedenti, per violazione degli artt. 6 e 24 della Costituzione e 100 dello Statuto di autonomia della provincia di Bolzano; Dispone la sospensione del giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordmanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Bolzano, addi' 15 luglio 1996 Il giudice istruttore: Martin 96C1608