P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sospeso il giudizio in corso, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, secondo comma della legge n. 516/1982 e 21, terzo comma della legge n. 4/1929 in riferimento agli artt. 25, primo comma, 76 e 97, primo comma, della Costituzione e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione; Dispone, inoltre che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Pesaro, addi' 21 giugno 1996 Il presidente: Casula 96C1609