P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953  n. 87, sospeso il
 giudizio in corso, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata
 la  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 11, secondo
 comma della legge n. 516/1982 e 21, terzo comma della legge n. 4/1929
 in riferimento agli artt. 25, primo comma,  76  e  97,  primo  comma,
 della  Costituzione  e  dispone la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale per la risoluzione della questione;
   Dispone, inoltre  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Pesaro, addi' 21 giugno 1996
                         Il presidente: Casula
 96C1609