P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2,  primo  comma,  della  legge
 regionale  dell'Emilia-Romagna  8 novembre 1988, n. 46, per contrasto
 con l'art. 117 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente  sentenza,  a  cura  della  segreteria,  sia
 notificata   alle  parti  e  al  Presidente  della  Giunta  regionale
 dell'Emilia-Romagna,  e  comunicata  al  Presidente   del   Consiglio
 regionale della medesima regione;
   Sospende il giudizio in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 3 novembre
 1995.
                        Il presidente: Laurita
                                             Il cons. rel. est: Piazza
 96C1610