P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente sentenza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della medesima regione; Sospende il giudizio in epigrafe. Cosi' deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 3 novembre 1995. Il presidente: Laurita Il cons. rel. est: Piazza 96C1610