P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, per contrasto
 con gli artt. 3, 36 e 38  comma  secondo,    della  Costituzione,  la
 questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
 artt.    3,  comma  ottavo,  legge  29  maggio  1982  (Disciplina del
 trattamento di fine rapporto e  norme  in  materia  pensionistica)  e
 dell'art. 25
  legge  26  luglio  1984  n.  413  (Riordinamento  pensionistico  dei
 lavoratori marittimi) nella parte in cui tali  norme  non  consentono
 che  la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo,
 ad ogni effetto, il prolungamento    previsto  dal  citato  art.  25,
 qualora  l'assicurato  -  pur  con tale esclusione - abbia maturato i
 requisiti per la pensione di vecchiaia e tale  calcolo  porti  ad  un
 risultato piu' favorevole per l'interessato;
   Ai  sensi  dell'art.  23  legge  11  marzo  1953 n. 87, sospende il
 presente procedimento ed ordina  trasmettersi  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio del Ministri e sia  comunicata
 ai   Presidenti   della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
 Repubblica.
     Genova, addi' 1 agosto 1996.
                    Il pretore: (firma illegibile)
 96C1616