P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, comma ottavo, legge 29 maggio 1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25 legge 26 luglio 1984 n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) nella parte in cui tali norme non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato - pur con tale esclusione - abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e tale calcolo porti ad un risultato piu' favorevole per l'interessato; Ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, sospende il presente procedimento ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio del Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Genova, addi' 1 agosto 1996. Il pretore: (firma illegibile) 96C1616