P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli  artt.  3,  24  e  25  della  Costituzione,  la   questione   dl
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, n. 2 c.p.p., nella parte in
 cui  non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice
 dell'udienza  preliminare  da  parte  del  giudice  per  le  indagini
 preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare nei
 confronti dell'imputato;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il procedimento di  ricusazione  in  corso;
 dispone  che  il  giudice  dell'udienza  preliminare  ricusato  dott.
 Gaetano Sgroia sospenda  ogni  attivita'  processuale  nei  confronti
 dell'imputato  ricusante  Lipiani  Gaetano  ad  eccezione  degli atti
 urgenti;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Vallo
 della  Lucania, all'imputato Lipiani Gaetano, al procuratore generale
 in sede nonche' al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Cosi' deciso in Salerno, il 5 luglio 1996
                       Il presidente: Santacroce
                                        I consiglieri: Grippo - Crespi
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