P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione dl legittimita' costituzionale dell'art. 34, n. 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare da parte del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento di ricusazione in corso; dispone che il giudice dell'udienza preliminare ricusato dott. Gaetano Sgroia sospenda ogni attivita' processuale nei confronti dell'imputato ricusante Lipiani Gaetano ad eccezione degli atti urgenti; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Vallo della Lucania, all'imputato Lipiani Gaetano, al procuratore generale in sede nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Salerno, il 5 luglio 1996 Il presidente: Santacroce I consiglieri: Grippo - Crespi 96C1618