P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 15 dicembre 1972 n. 772 nella parte in cui non prevede come causa estintiva del reato l'assunzione del servizio militare armato a seguito di rigetto della domanda di ammissione al servizio civile o militare non armato, in relazione agli artt. 3 e 52, primo comma, della Costituzione; Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notifica dell'ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Verona, addi' 28 giugno 1996 Il presidente: Diana Il giudice estensore: Block 96C1620