P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge  11  marzo  1953  n.  87  dichiara  non
 manifestamente   infondata  e  rilevante  nel  presente  giudizio  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8,  ultimo  comma,
 della  legge  15  dicembre 1972 n. 772 nella parte in cui non prevede
 come causa estintiva del reato  l'assunzione  del  servizio  militare
 armato  a  seguito di rigetto della domanda di ammissione al servizio
 civile o militare non armato, in relazione agli artt. 3 e  52,  primo
 comma, della Costituzione;
   Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Dispone  la  notifica dell'ordinanza alle parti e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due  rami
 del Parlamento.
     Verona, addi' 28 giugno 1996
                         Il presidente: Diana
                                           Il giudice estensore: Block
 96C1620