P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87  come  modificato
 dalla  legge  18  marzo 1958, n. 265, dichiara di ufficio rilevante e
 non   manifestamente   infondate   le   questioni   di   legittimita'
 costituzionale  come  sopra  prospettate  in  ordine alla legge della
 regione Abruzzo n.  23  del  27  aprile  1996  riguardante  "impianti
 pubblici o di pubblico interesse" pubblicata sul Bollettino ufficiale
 della regione Abruzzo n. 8 del 21 maggio 1996 in relazione agli artt.
 3,  9,  24,  32  e  117  della  Costituzione nei termini precisati in
 motivazione;
   Sospende ogni pronuncia nella presente controversia e  conferma  le
 diposizioni cautelari emanate;
   Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti all'onorevole Corte
 costituzionale e che a cura della  segreteria  questa  ordinanza  sia
 notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla
 regione  Abruzzo  in  persona  del  presidente della Giunta regionale
 domiciliato presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma  in  via
 dei  Portoghesi  n. 12, nonche' al presidente del Consiglio regionale
 d'Abruzzo pure lui come sopra domiciliato e  che  sia  comunicata  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
   Cosi'  deciso  in  L'Aquila nella residenza del Commissariato il 12
 agosto 1996
                 Il commissario regionale: De Aloysio
 96C1622