P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 come modificato dalla legge 18 marzo 1958, n. 265, dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale come sopra prospettate in ordine alla legge della regione Abruzzo n. 23 del 27 aprile 1996 riguardante "impianti pubblici o di pubblico interesse" pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 8 del 21 maggio 1996 in relazione agli artt. 3, 9, 24, 32 e 117 della Costituzione nei termini precisati in motivazione; Sospende ogni pronuncia nella presente controversia e conferma le diposizioni cautelari emanate; Dispone l'immediata trasmissione degli atti all'onorevole Corte costituzionale e che a cura della segreteria questa ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla regione Abruzzo in persona del presidente della Giunta regionale domiciliato presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma in via dei Portoghesi n. 12, nonche' al presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo pure lui come sopra domiciliato e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in L'Aquila nella residenza del Commissariato il 12 agosto 1996 Il commissario regionale: De Aloysio 96C1622