P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della  legge  11  marzo
 1953,  n.  87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  la  notifica  della  presente  ordinanza   a   cura   della
 cancelleria  alle  parti  in  causa  e  al  presidente  della  giunta
 regionale della Liguria, nonche' la sua comunicazione  al  presidente
 del Consiglio regionale della Liguria.
    Genova, addi' 14 agosto 1996
                   Il giudice conciliatore: Cingano
 96C1624