P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina la notifica della presente ordinanza a cura della cancelleria alle parti in causa e al presidente della giunta regionale della Liguria, nonche' la sua comunicazione al presidente del Consiglio regionale della Liguria. Genova, addi' 14 agosto 1996 Il giudice conciliatore: Cingano 96C1624