P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953  e  successive
 modifiche,  dichiara  la rilevanza e non manifesta infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2941  n.  1  cod.
 civ.  nella  parte in cui non parifica ai coniugi le persone unite da
 vincolo  di stabile convivenza more uxorio, per violazione degli art.
 2 e 3 della Costituzione;
   Ordina  alla  Cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla   Corte
 costituzionale;
   Dispone, la sospensione del presente giudizio;
   Manda   alla   cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per   la
 comunicazione  della stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento
 ed alle parti.
     Bolzano, addi' 3 maggio 1996.
                        Il presidente: Delerba
                                         Il giudice estensore: Platzer
 96C1639