P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e successive modifiche, dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2941 n. 1 cod. civ. nella parte in cui non parifica ai coniugi le persone unite da vincolo di stabile convivenza more uxorio, per violazione degli art. 2 e 3 della Costituzione; Ordina alla Cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; Dispone, la sospensione del presente giudizio; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed alle parti. Bolzano, addi' 3 maggio 1996. Il presidente: Delerba Il giudice estensore: Platzer 96C1639