P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9  febbraio  1948,  n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo  comma,  c.p.p.  eccepite  dalla
 difesa, nei termini di cui sopra;
   Dispone   la   sospensione   del  presente  procedimento  e  ordina
 l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  venga
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
 dei deputati.
     Cassino, 9 maggio 1996.
                        Il presidente: Capurso
                                       I giudici: Galli - Vallerotonda
 96C1640