P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. eccepite dalla difesa, nei termini di cui sopra; Dispone la sospensione del presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cassino, 9 maggio 1996. Il presidente: Capurso I giudici: Galli - Vallerotonda 96C1640