P. Q. M.
   Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante   e   non   manifestamente  infondata  la  questione     di
 legittimita' costituzionale dell'art.  27  della  legge  27  dicembre
 1985,  n. 816 in relazione agli articoli 51, primo e terzo comma, 41,
 secondo comma e 3, primo comma della Costituzione;
   Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti  alla
 Corte costituzionale;
   Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente  del
 Senato  ed  al  Presidente  della  Camera  dei deputati mandando alla
 cancelleria per l'adempimento dei suddetti incombenti.
     Aosta, addi' 24 agosto 1996.
                        Il pretore: Franciolini
 96C1645