P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 in relazione agli articoli 51, primo e terzo comma, 41, secondo comma e 3, primo comma della Costituzione; Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati mandando alla cancelleria per l'adempimento dei suddetti incombenti. Aosta, addi' 24 agosto 1996. Il pretore: Franciolini 96C1645