P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948 n. 1 e 23 della legge 11  febbraio  1959  n.  87,  dispone  che,
 sospeso  il  giudizio  in  corso, gli atti siano trasmessi alla Corte
 costituzionale perche'  sia  risolta  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  11, comma 18, della legge 24 dicembre 1993
 n. 537, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
   Ordina che, a  cura  della  segreteria  della  sezione  stessa,  la
 presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  comunicata ai Presidenti del
 Senato e della Camera.
   Cosi' provveduto in  Genova,  nelle  camere  di  consiglio  del  12
 ottobre 1995 e del 17 luglio 1996.
                       Il presidente f.f.: Gayno
 96C1757