P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1959 n. 87, dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale perche' sia risolta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 18, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; Ordina che, a cura della segreteria della sezione stessa, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. Cosi' provveduto in Genova, nelle camere di consiglio del 12 ottobre 1995 e del 17 luglio 1996. Il presidente f.f.: Gayno 96C1757