P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo  integrale
 richiamo  delle  considerazioni  poste  a  base  della  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza
 13 maggio 1996, resa nella causa n.  6264  r.g.c.  96  (vertente  fra
 Residence  Santa  Giuliana  s.r.l.  e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna),
 dichiara   rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata in relazione agli artt.  3,  secondo  comma,  e  24,  primo
 comma, della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art.
 181, primo comma, del c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis
 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 convertito nella legge  20 dicembre
 1995,  n.  534,  nella  parte in cui, in caso di mancata comparizione
 delle parti costituite alla prima udienza di comparizione prevede che
 il giudice debba fissare  una  nuova  udienza,  invece  che  disporre
 l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;
   Sospende  il  presente  giudizio e dispone l'immediata trasmissione
 alla Corte costituzionale degli atti del processo;
   Ordina alla cancelleria  di  provvedere  alla  notificazione  della
 presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Si comunichi alle parti.
     Monza, addi' 28 giugno 1996
                          Il pretore: Frasca
 96C1762