P. Q. M.
   1) Visto l'art. 177 del Trattato di Roma; ordina  trasmettersi  gli
 atti alla Corte di giustizia della Unione europea affinche' decida le
 seguenti questioni pregiudiziali:
     Primo quesito. Se una norma di diritto nazionale che imponga alle
 aziende  ricomprese in un Parco naturale-archeologico di astenersi da
 ogni  attivita'  e  qualunque  attivita'  sulle   relative   aree   -
 risolvendosi   in   una   sostanziale  espropriazione  delle  aziende
 ricomprese nel parco stesso senza che sia prevista alcuna  indennita'
 per i soggetti espropriati - violi i diritti fondamentali legati alla
 proprieta',  all'impresa e alla parita' di trattamento da parte delle
 autorita' nazionali;
     Secondo quesito. Anche a prescindere dalla risposta che la  Corte
 di giustizia riterra' di dare al primo quesito, se le misure previste
 dall'art. 7 della legge regionale in esame (equiparabile, ai fini del
 giudizio  comunitario  ad  ogni  altra  norma  nazionale)  violino il
 principio di uguaglianza e il  connesso  divieto  di  discriminazione
 previsto dall'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato di Roma;
   2)  Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1957,  n. 87 ordina
 altresi',
  contestualmente, la trasmissione della presente  ordinanza  e  degli
 atti del giudizio anche alla Corte Costituzionale onde questa decida,
 ai  sensi  dell'art.  134  della  Costituzione, le seguenti questioni
 ritenendole rilevanti e non manifestamente infondate:
     Primo quesito. Se la legge regionale 20 giugno 1966, n. 22, violi
 le disposizioni  contenute  nell'art.  117  della  Costituzione,  che
 delimita  la  potesta' legislativa regionale in relazione ai principi
 fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla legge quadro 6
 dicembre  1991,  n.   394   e   debba   percio'   essere   dichiarata
 incostituzionale nel suo complesso;
     Secondo  quesito.  In caso di risposta negativa al primo quesito,
 se quella stessa legge  regionale  violi  le  disposizioni  contenute
 nell'art.  81  della  Costituzione,  per avere previsto una copertura
 finanziaria assolutamente e palesemente inadeguata  e  debba  percio'
 essere dichiarata incostituzionale almeno per le parti che richiedono
 necessariamente  di  attingere  alle  risorse  finanziarie  pubbliche
 esorbitanti la somma di lire cento  milioni,  stanziata  dalla  legge
 stessa a copertura dei relativi oneri;
   Ordina  la  sospensione  del  presente procedimento, in riferimento
 altresi', anche a ogni decisione in merito al richiesto provvedimento
 monitorio di tutela nel possesso da pronunciarsi  nei  confronti  del
 sindaco pro-tempore del comune di Guidonia-Montecelio;
   Manda  la  cancelleria  per  tutti gli adempimenti conseguenti alle
 ordinanze di rimessione dinanzi la  Corte  di  giustizia  dell'Unione
 europea e dinanzi la Corte costituzionale;
   Con  riferimento  al  tempo  presumibilmente  occorrente perche' la
 Corte di giustizia e la Corte costituzionale  si  pronuncino,  rinvia
 per il prosieguo di merito alla udienza del 1 settembre 1998.
     In Tivoli, cosi' deciso il 9 settembre 1996
                           Il pretore: Croce
 96C1767