P. Q. M. 1) Visto l'art. 177 del Trattato di Roma; ordina trasmettersi gli atti alla Corte di giustizia della Unione europea affinche' decida le seguenti questioni pregiudiziali: Primo quesito. Se una norma di diritto nazionale che imponga alle aziende ricomprese in un Parco naturale-archeologico di astenersi da ogni attivita' e qualunque attivita' sulle relative aree - risolvendosi in una sostanziale espropriazione delle aziende ricomprese nel parco stesso senza che sia prevista alcuna indennita' per i soggetti espropriati - violi i diritti fondamentali legati alla proprieta', all'impresa e alla parita' di trattamento da parte delle autorita' nazionali; Secondo quesito. Anche a prescindere dalla risposta che la Corte di giustizia riterra' di dare al primo quesito, se le misure previste dall'art. 7 della legge regionale in esame (equiparabile, ai fini del giudizio comunitario ad ogni altra norma nazionale) violino il principio di uguaglianza e il connesso divieto di discriminazione previsto dall'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato di Roma; 2) Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87 ordina altresi', contestualmente, la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del giudizio anche alla Corte Costituzionale onde questa decida, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, le seguenti questioni ritenendole rilevanti e non manifestamente infondate: Primo quesito. Se la legge regionale 20 giugno 1966, n. 22, violi le disposizioni contenute nell'art. 117 della Costituzione, che delimita la potesta' legislativa regionale in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e debba percio' essere dichiarata incostituzionale nel suo complesso; Secondo quesito. In caso di risposta negativa al primo quesito, se quella stessa legge regionale violi le disposizioni contenute nell'art. 81 della Costituzione, per avere previsto una copertura finanziaria assolutamente e palesemente inadeguata e debba percio' essere dichiarata incostituzionale almeno per le parti che richiedono necessariamente di attingere alle risorse finanziarie pubbliche esorbitanti la somma di lire cento milioni, stanziata dalla legge stessa a copertura dei relativi oneri; Ordina la sospensione del presente procedimento, in riferimento altresi', anche a ogni decisione in merito al richiesto provvedimento monitorio di tutela nel possesso da pronunciarsi nei confronti del sindaco pro-tempore del comune di Guidonia-Montecelio; Manda la cancelleria per tutti gli adempimenti conseguenti alle ordinanze di rimessione dinanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea e dinanzi la Corte costituzionale; Con riferimento al tempo presumibilmente occorrente perche' la Corte di giustizia e la Corte costituzionale si pronuncino, rinvia per il prosieguo di merito alla udienza del 1 settembre 1998. In Tivoli, cosi' deciso il 9 settembre 1996 Il pretore: Croce 96C1767