P. Q. M. Letto ed applicato l'art. 23 della legge n. 85 del 1953; Solleva di ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo e 27, comma secondo, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale sull'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio nelle forme della declaratoria con sentenza dell'estinzione del reato per intervenuta oblazione, per il giudice per le indagini preliminari che, nei confronti dello stesso imputato ed in ordine alla medesima contestazione: si sia pronunziato adottando, modificando, sostituendo o revocando una misura cautelare personale; si sia pronunziato respingendo una richiesta di adozione, modifica, sostituzione o revoca di misura cautelare personale; abbia provveduto in relazione alla convalida del fermo; Solleva di ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo e 27, comma secondo, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale sull'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio (cosi' intendendosi ogni forma di estrinsecazione del giudizio: dal dibattimento, al giudizio abbreviato, all'applicazione della pena su richiesta delle parti, all'emissione del decreto penale di condanna, alla declaratoria con sentenza dell'estinzione del reato per intervenuta oblazione) per il giudice che, nei confronti dello stesso imputato ed in ordine alla medesima contestazione: nella fase antistante gli atti preliminari al dibattimento, si sia pronunziato sulla richiesta di adozione di una misura cautelare personale; nella fase antistante gli atti preliminari al dibattimento, si sia pronunziato sulla richiesta di modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; abbia deciso sul riesame ovvero sull'appello avverso ordinanza che abbia provveduto in ordine a misura cautelare personale; nella fase delle indagini preliminari, si sia pronunziato sulla richiesta di convalida del fermo o dell'arresto; purche' la decisione non abbia investito aspetti esclusivamente formali della vicenda; Dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; Ordina che il giudizio rimanga sospeso nelle more della decisione di quest'ultima; Ordina che la presente ordinanza venga notificata al pubblico ministero, all'imputato ed ai suoi difensori; Ordina che la presente ordinanza venga trasmessa al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti dei due rami del Parlamento; Manda alla cancelleria per ogni adempimento conseguenziale. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 1996 Il giudice per le indagini preliminari: Durante 96C1769