P. Q. M.
   Letto ed applicato l'art. 23 della legge n. 85 del 1953;
   Solleva di ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, comma  secondo
 e  27,  comma  secondo, della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale sull'art. 34, comma secondo, c.p.p.,  nella  parte  in
 cui  non  prevede  l'incompatibilita' alla funzione di giudizio nelle
 forme  della  declaratoria con sentenza dell'estinzione del reato per
 intervenuta oblazione, per il giudice  per  le  indagini  preliminari
 che,  nei  confronti dello stesso imputato ed in ordine alla medesima
 contestazione:
     si  sia  pronunziato  adottando,   modificando,   sostituendo   o
 revocando una misura cautelare personale;
     si   sia  pronunziato  respingendo  una  richiesta  di  adozione,
 modifica, sostituzione o revoca di misura cautelare personale;
     abbia provveduto in relazione alla convalida del fermo;
   Solleva di ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, comma  secondo
 e  27,  comma  secondo, della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale sull'art. 34, comma secondo, c.p.p.,  nella  parte  in
 cui  non  prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio (cosi'
 intendendosi  ogni  forma  di  estrinsecazione  del   giudizio:   dal
 dibattimento,  al giudizio abbreviato, all'applicazione della pena su
 richiesta delle parti, all'emissione del decreto penale di  condanna,
 alla   declaratoria   con  sentenza  dell'estinzione  del  reato  per
 intervenuta oblazione) per il giudice che, nei confronti dello stesso
 imputato ed in ordine alla medesima contestazione:
     nella fase antistante gli atti preliminari  al  dibattimento,  si
 sia  pronunziato  sulla richiesta di adozione di una misura cautelare
 personale;
     nella fase antistante gli atti preliminari  al  dibattimento,  si
 sia pronunziato sulla richiesta di modifica, sostituzione o revoca di
 una misura cautelare personale;
     abbia  deciso  sul  riesame ovvero sull'appello avverso ordinanza
 che abbia provveduto in ordine a misura cautelare personale;
     nella fase delle indagini preliminari, si sia  pronunziato  sulla
 richiesta di convalida del fermo o dell'arresto; purche' la decisione
 non abbia investito aspetti esclusivamente formali della vicenda;
   Dispone  che  gli  atti  siano  immediatamente trasmessi alla Corte
 costituzionale;
   Ordina che il giudizio rimanga sospeso nelle more  della  decisione
 di quest'ultima;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  venga  notificata al pubblico
 ministero, all'imputato ed ai suoi difensori;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  venga  trasmessa  al   signor
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai signori Presidenti dei
 due rami del Parlamento;
   Manda alla cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
   Cosi' deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 1996
            Il giudice per le indagini preliminari: Durante
 96C1769