P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e  23  della  legge  11  marzo  1953, n. 87, ritenuta rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  42.4  della legge 18 marzo 1968, n. 313, poi art. 37.5 del
 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art.  20  della
 legge  6  ottobre  1986,  n.  656,  in  riferimento  all'art. 3 della
 Costituzione, nella parte in cui  fa  dipendere  l'assimilabilita'  a
 vedova  della  donna  convivente,  oltre  che dalla dichiarazione del
 militare di voler contrarre matrimonio con la  stessa,  dalla  durata
 minima  di  un anno della convivenza, senza eccettuare il caso in cui
 tale durata minima sia stata impedita da quegli stessi eventi le  cui
 conseguenze   pregiudizievoli   la   predetta  norma  e'  diretta  ad
 indennizzare;
   Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla segreteria di notificare questa ordinanza alle parti  ed
 al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  di  comunicarla  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' disposto in Palermo, nella camera di consiglio, il 10  luglio
 1996.
                        Il presidente: Ferrucci
 96C1770