P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42.4 della legge 18 marzo 1968, n. 313, poi art. 37.5 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fa dipendere l'assimilabilita' a vedova della donna convivente, oltre che dalla dichiarazione del militare di voler contrarre matrimonio con la stessa, dalla durata minima di un anno della convivenza, senza eccettuare il caso in cui tale durata minima sia stata impedita da quegli stessi eventi le cui conseguenze pregiudizievoli la predetta norma e' diretta ad indennizzare; Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla segreteria di notificare questa ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' disposto in Palermo, nella camera di consiglio, il 10 luglio 1996. Il presidente: Ferrucci 96C1770