P. Q. M. Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 10, comma 3, legge 11 febbraio 1992, n. 157 e 3, commi 1 e 2, legge regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29, nella parte in cui comprendono nella percentuale del territorio destinata a protezione le aree in cui sia comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni, indipendentemente dalla concreta idoneita' delle stesse alla protezione della fauna, come definita dal medesimo art. 10, al comma 4 in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 97 primo comma della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio in corso. Ordina alla segreteria, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della giunta regionale della Liguria e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio Regionale della Liguria. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26 aprile 1996. Il presidente: Balba Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti 96C1779