P. Q. M.
   Ritenuta  d'ufficio  rilevante  e  non  manifestamente infondata la
 questione di costituzionalita' degli artt.  10,  comma  3,  legge  11
 febbraio  1992,  n.  157  e  3,  commi 1 e 2, legge regione Liguria 1
 luglio 1994, n. 29, nella parte in cui comprendono nella  percentuale
 del  territorio  destinata  a  protezione le aree in cui sia comunque
 vietata l'attivita' venatoria anche per  effetto  di  altre  leggi  o
 disposizioni, indipendentemente dalla concreta idoneita' delle stesse
 alla  protezione  della fauna, come definita dal medesimo art. 10, al
 comma 4 in contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza  di  cui
 all'art. 97 primo comma della Costituzione.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli  atti,  a  cura  della
 segreteria, alla Corte costituzionale,  sospendendo  conseguentemente
 il giudizio in corso.
   Ordina alla segreteria, a norma dell'ultimo comma del predetto art.
 23  legge  11  marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza
 alle parti in causa al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  al
 Presidente   della   giunta   regionale  della  Liguria  e  di  darne
 comunicazione  al  Presidente  del  Senato   della   Repubblica,   al
 Presidente  della  Camera  dei deputati e al Presidente del Consiglio
 Regionale della Liguria.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera di  consiglio  del  26  aprile
 1996.
                         Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
 96C1779