P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai fini del decidere la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa di Basso Giovanni all'udienza dell'11 gennaio u.s., con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la incompatibilita' del pretore nel dibattimento, che abbia respinto l'istanza di patteggiamento per mera inadeguatezza retributiva e pur senza procedere alle valutazioni ed ai riscontri meglio precisati nella parte motiva; Sospende all'uopo il giudizio di merito nei confronti di Basso Giovanni e dispone la trasmissione di rito degli atti della decisione relativo giudizio al giudice costituzionale competente. Vicenza, addi' 7 marzo 1996 Il pretore: (firma illeggibile) 96C1823