P. Q. M.
   Dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  ai  fini  del
 decidere  la  questione  di  illegittimita'  costituzionale sollevata
 dalla difesa di Basso Giovanni all'udienza dell'11 gennaio u.s.,  con
 riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
 non prevede la incompatibilita' del  pretore  nel  dibattimento,  che
 abbia  respinto  l'istanza  di  patteggiamento per mera inadeguatezza
 retributiva e pur senza procedere alle valutazioni  ed  ai  riscontri
 meglio precisati nella parte motiva;
   Sospende  all'uopo  il  giudizio  di  merito nei confronti di Basso
 Giovanni e  dispone  la  trasmissione  di  rito  degli    atti  della
 decisione relativo giudizio al giudice costituzionale competente.
     Vicenza, addi' 7 marzo 1996
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 96C1823