P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, cosi' come sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, per contrasto con l'art. 3, primo comma, e con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Calabria, addi' 23 gennaio 1996 Il presidente: Gerardis 96C1831