P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n.
 549, cosi' come sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l.  11
 luglio  1992  n.  333,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8
 agosto 1992 n. 359, per contrasto con l'art. 3, primo  comma,  e  con
 l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;
   Dispone   la   sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che a cura della cancelleria la  presente  ordinanza  venga
 notificata  alle  parti  e  al  Presidente del Consiglio dei ministri
 nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Reggio Calabria, addi' 23 gennaio 1996
                        Il presidente: Gerardis
 96C1831