P. Q. M.
   Il  tribunale, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
 rilevante  e  non  manifestamente  infondata  e,  pertanto,   solleva
 d'ufficio,  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 233-243 c.p.c.;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
   Cosi' deciso in Milano il 20 ottobre 1996
                         Il presidente: Ciampi
 96C1834