P. Q. M. Il tribunale, visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata e, pertanto, solleva d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 233-243 c.p.c.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Cosi' deciso in Milano il 20 ottobre 1996 Il presidente: Ciampi 96C1834