P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso che ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' dell'art. 34 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che, nella fase introduttiva dello stesso, abbia gia' deciso in ordine a misure cautelari nei confronti di uno o piu' imputati. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. Nicosia, addi' 25 settembre 1996 Il presidente: Sceberras 96C1836