P. Q. M.
   Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in
 corso che ordina la immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale  per  la  decisione  della  questione  di legittimita'
 dell'art.   34  c.p.p.  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione,  nella  parte in cui non prevede l'incompatibilita' del
 giudice del dibattimento che, nella fase introduttiva  dello  stesso,
 abbia gia' deciso in ordine a misure cautelari nei confronti di uno o
 piu' imputati.
   Manda  alla  Cancelleria  per  le  comunicazioni ex art. 23, ultimo
 comma, legge 11 marzo 1953, n. 87.
     Nicosia, addi' 25 settembre 1996
                       Il presidente: Sceberras
 96C1836