P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 9 febbraio 1948 n. 1; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del d.-l. 19 marzo 1996 n. 132 ed in particolare degli artt. da 7 a 7-septies come introdotti da tale decreto, in relazione agli artt. 25, comma secondo, e 3 e 77 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio; Manda alla cancelleria per la notifica della presrnte ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Rilevato altresi' che non sussistono allo stato esigenze cautelari e che comunque il presente giudizio risulta sospeso in quanto si dubita della legittimita' costituzionale delle disposizioni che ne costituiscono il fondamento giuridico; Visti gli artt. 272 del c.p.p. e seguenti; Respinge la richiesta di adozione di misura cautelare nei confronti di Seljimi Naser e dispone che lo stesso venga immediatamente posto in liberta' se non detenuto per altra causa; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Pisa, addi' 19 aprile 1996 Il giudice per le indagini preliminari: Merani 96C1840