P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 9 febbraio 1948 n. 1;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' del d.-l. 19 marzo 1996 n. 132  ed  in  particolare
 degli  artt.  da  7  a  7-septies come introdotti da tale decreto, in
 relazione agli artt. 25, comma  secondo, e 3 e 77 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale sospendendo il giudizio;
   Manda  alla cancelleria per la notifica della presrnte ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  per  la  comunicazione  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento;
   Rilevato  altresi' che non sussistono allo stato esigenze cautelari
 e che comunque il presente giudizio  risulta  sospeso  in  quanto  si
 dubita  della  legittimita'  costituzionale delle disposizioni che ne
 costituiscono il fondamento giuridico;
   Visti gli artt. 272 del c.p.p. e seguenti;
   Respinge la richiesta di adozione di misura cautelare nei confronti
 di Seljimi Naser e dispone che lo stesso venga  immediatamente  posto
 in liberta' se non detenuto per altra causa;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
     Pisa, addi' 19 aprile 1996
            Il giudice per le indagini preliminari: Merani
 96C1840