P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva d'ufficio, in considerazione della rilevanza  ai  fini  del
 decidere,  questione di legittimita' costituzionale per contrasto con
 gli artt. 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 155, quarto comma, del
 c.c. nella parte in cui non prevede la possibilita' di  assegnare  in
 godimento  la  casa  familiare al genitore naturale affidatario di un
 minore  (o  convivente  con   prole   maggiorenne   ma   non   ancora
 economicamente  autosufficiente)  nato  da  un rapporto di convivenza
 more uxorio pur se lo stesso non sia titolare di alcun diritto  reale
 o di godimento sulla casa medesima;
   Manda  alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  per  la  comunicazione  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
   Sospende il procedimento introdotto da Patrizia Butti nei confronti
 di Valerio Negrini;
   Ordina  la  trasmissione  alla  Corte costituzionale degli atti del
 procedimento e della presente ordinanza.
     Cosi' deciso a Como il 29 ottobre 1996.
                        Il presidente: Auletta
 96C1843