P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, in considerazione della rilevanza ai fini del decidere, questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 155, quarto comma, del c.c. nella parte in cui non prevede la possibilita' di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore (o convivente con prole maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) nato da un rapporto di convivenza more uxorio pur se lo stesso non sia titolare di alcun diritto reale o di godimento sulla casa medesima; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Sospende il procedimento introdotto da Patrizia Butti nei confronti di Valerio Negrini; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza. Cosi' deciso a Como il 29 ottobre 1996. Il presidente: Auletta 96C1843