IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. 4146/1995 r.g.a.c. - V.P.O. Frusone tra Roma Marco dott. proc. Antonio Roma, piazza Caduti di via Fani n. 2, Frosinone e il Servizio riscossione tributi avv. Dario Napolitano, piazza Aonio Paleario, Frosinone. Il vice pretore di Ceccano, letti gli atti del giudizio e sciogliendo la riserva di cui all'ordinanza resa all'udienza del 25 giugno 1996; Rilevato che, il ricorrente Roma Marco, nel giudizio iscritto al n. 4146/1995 r.g.a.c., assumendo di essere proprietario dei beni pignorati, ha proposto, ex art. 619 c.p.c., opposizione di terzo all'esecuzione promossa dalla concessione di Frosinone del servizio riscossione tributi, con atto di pignoramento dell'11 aprile 1995, nei confronti del contribuente sig.ra Giorgi Arnalda, debitrice d'imposta per la somma di L. 36.191.509; Che l'opposto servizio riscossione tributi, costituendosi nel giudizio, ha rilevato l'inammissibilita' dell'opposizione e la carenza di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria chiedendo inoltre, in subordine, il rigetto dell'opposizione, deducendo come, nel caso di specie, non fosse proponibile il ricorso ex art. 619 c.p.c. in quanto l'opponente e' figlio della debitrice esecutata cosicche', giusta il disposto dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, allo stesso non e' consentita la proposizione del ricorso ex art. 619 c.p.c.; Che con note autorizzate depositate il 25 luglio 1996, il ricorrente Roma Marco ha sollevato eccezione di incostituzionalita' dell'art. 52, lettera b), del d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25 e 113 Cost., tanto per l'eccepita carenza del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione, proposta da uno dei soggetti ivi indicati, avverso l'esecuzione esattoriale disciplinata dalla norma stessa, come per la violazione del diritto soggettivo della proprieta' rectius della tutela al riconoscimento della proprieta', compresso abnormemente dall'invocato disposto di legge, senza che sia consentito esame di merito da parte del giudice naturale. I rilievi mossi dal ricorrente all'art. 52, lettera b), del d.P.R. n. 602/1973, invero, non paiono a questo giudicante del tutto infondati, pur tenendo presente che la norma, appositamente concepita per assicurare la riscossione delle imposte ed evitare fraudolente simulazioni con il favore di persone, legate all'obbligato da vincoli familiari, con la particolarita' delle sue disposizioni, delimita l'ambito entro il quale puo' essere usato lo strumento processuale volto alla realizzazione del diritto del creditore, delimitando altresi', quali diritti del debitore e quali situazioni giuridiche possono essere sacrificate perche' sia realizzato il diritto del creditore attraverso la riscossione coattiva. Pone giustamente l'accento la Corte costituzionale, nella sentenza 16 giungo 1964, n. 42 (riferita all'art. 207, lettera b), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, integralmente trasfuso nell'art. 52, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), sulla assoggettabilita' all'azione esecutiva di alcuni beni che si trovino in una particolare situazione locale indipentemente dall'esistenza di eventuali diritti di terzi su di essi. Tuttavia come affermato in altro passaggio della detta sentenza il legislatore non ha escluso la difesa processuale di una situazione giuridica da esso stesso riconosciuta ma ha disposto con norma che appartiene alla disciplina sostanziale del rapporto di imposta, una garanzia di adempimento dell'obbligo tributario, basandosi sulla situazione della cosa mobile nell'abitazione del debitore che lo stesso coniuge o parente puo' avere concorso a creare e delle cui eventuali conseguenze fiscali egli doveva essere comunque a conoscenza. Pero' il legislatore, con il combinato disposto dell'art. 52, lettera b), e 65, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, si e' limitato a porre una presunzione iuris tantum di appartenenza del bene al contribuente, superabile, in concreto, dalla prova dell'anteriorita' dell'acquisto del terzo rispetto all'inizio della procedura esattoriale, nonche' nella natura non simulata ne' fraudolenta del titolo. La ratio della norma (art. 65, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) consiste nell'esigenza di impedire frodi, in danno dell'esattore, da parte del debitore d'imposta; tuttavia, attraverso il controllo giurisdizionale, nell'ambito della normale dialettica processuale e con le regole del diritto, e' consentita la dimostrazione della prova contraria ovvero della non appartenenza al debitore dei beni pignorati, in virtu' di titolo di data certa. Orbene se l'opposizione proposta dal terzo per rivendicare la proprieta' dei beni pignorati configura una controversia tributaria come tale devoluta alla competenza per materia del tribunale, ex art. 9 c.p.c. (cass. civ., sez. III 21 dicembre 1994, n. 9848) non si puo' negare la carenza della giurisdizione ordinaria a conoscere della controversia instaurata da un terzo che rivendichi la proprieta' dei beni, dovendosi ricomprendere tra questi, anche il soggetto tra quelli indicati all'art. 52, lettera b), del d.P.R. n. 602/1973, ove lo stesso possa dimostrare, con atto di data certa anteriore all'iscrizione al ruolo del tributo, la proprieta' dei beni rivendicati. Il tutto fermo restando che le regole processuali, in particolare sulla dimostrazione della proprieta', stabiliscono particolari limitazioni e rigorose dimostrazioni della stessa nell'interesse superiore del diritto di credito realizzato attraverso la riscossione coattiva di imposta. Nel caso di specie la posizione del ricorrente e' connotata da una situazione apparentemente meritevole di tutela giuridica se si considera che esso ricorrente ha offerto documentazione atta a dimostrare la sua indipendenza dal nucleo familiare di origine, la creazione di altro nucleo familiare e la circostanza della non convivenza con i propri genitori oltre a documentazione attestante l'acquisto dei beni pignorati e l'affidamento degli stessi ai propri genitori (contratto di comodato) i quali versavano in condizioni di gravi difficolta' economiche (circostanza dedotta e non documentata tuttavia desumibile, da questo ufficio, anche in relazione alla procedura esattoriale per cui e' causa). Orbene, di fronte ad una tale apparenza, suscettibile invero di un esame approfondito pur se con le regole di cui ampiamente discettato piu' sopra, sembra a questo giudice che la compressione del diritto soggettivo del proprietario, operata dalla norma del d.P.R. n. 602/1973, non possa spingersi fino a negare la tutela giurisdizionale di quel diritto, al figlio dell'obbligato che per questo status proprio, peraltro irrinunciabile, non potrebbe proporre ricorso giurisdizionale dovendosi esclusivamente rimettere ad un'autorita' amministrativa quale l'Intendente di finanza. Pertanto in presenza di elementi quali quelli offerti dal ricorrente, non si puo' non riconoscere come l'esigenza di tutela dell'erario non possa precludere ad una categoria di cittadini la possibilita' del ricorso a quello stesso giudice ordinario cui normalmente e' demandato l'esame delle controversie aventi ad oggetto l'opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, e cio' perche' il figlio del debitore di imposta e' da considerarsi effettivamente terzo tanto rispetto alla situazione giuridica dedotta come rispetto al debito di imposta. Si impone al riguardo un riesame del costante orientamento della Corte costituzionale tenendo presente che, con recenti decisioni, ed in particolare Corte costituzionale 24 ottobre 1995, n. 444 e 27 luglio 1994, n. 358, e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma secondo, lettera b), del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore, nell'esecuzione esattoriale, possa proporre opposizione per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione in data anteriore al matrimonio o in data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta. In conclusione affermare la carenza di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, in virtu' del disposto dell'art. 52, lettera b) del d.P.R. n. 602/1973, sembra a questo giudice che implichi una valutazione contraria ai dettami della Costituzione ed in particolare agli artt. 2, 3, 24, 42 e 113 Cost., facendo ritenere la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 52, lettera b), e 54 del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevedano che il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori, stabilito in altro nucleo familiare, possa proporre opposizione di terzo all'esecuzione per i beni da esso acquistati e consegnati, per l'uso, ai propri ascendenti, con atto di data certa anteriore a quello di consegna del ruolo all'esattore e, correlativamente, nella parte in cui non prevede, in tali ipotesi, il potere del giudice di sospendere l'esecuzione. L'invocata questione di legittimita' involge, come punto essenziale, ogni decisione che debba essere adottata da questo Ufficio in ordine ai fatti di cui al ricorso e, pertanto, giusta articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.