P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1 della legge 9  febbraio 1948, n. 1, e 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87,  in  accoglimento    della  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970
 in relazione agli artt. 3 e 39 della Costituzione;
   Ritenuta la questione  non  manifestamente  infondata,  dispone  la
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale perche' decida
 sulla questione stessa;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti ed al presidente del Consiglio dei Ministri e
 sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.
     Latina, addi' 20 gennaio 1996
                        Il pretore g.d.l.: Diana
 96C1866