P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in accoglimento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 in relazione agli artt. 3 e 39 della Costituzione; Ritenuta la questione non manifestamente infondata, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida sulla questione stessa; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento. Latina, addi' 20 gennaio 1996 Il pretore g.d.l.: Diana 96C1866