Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  4,  quarto  comma,  della  legge 29 maggio 1967, n. 379
 (Modificazioni alle norme  sulla  riforma  fondiaria),  e  19,  primo
 comma,  della  legge  regione  Puglia  11  marzo  1988,  n. 11 (Norme
 relative  alle  funzioni,   agli   organi   e   alla   organizzazione
 amministrativa   dell'Ente   regionale  di  sviluppo  agricolo  della
 Puglia), sollevata, in riferimento all'art.   3, primo  comma,  della
 Costituzione, dal tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
                 Il direttore di cancelleria: Di Paola
 96C1893