Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), e 19, primo comma, della legge regione Puglia 11 marzo 1988, n. 11 (Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996. Il direttore di cancelleria: Di Paola 96C1893