P. Q. M. La Corte sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' giudichi sulle legittimita' dell'art. 18 regio decreto-legge 1 luglio 1926 n. 2290 in relazione agli artt. 24 e 102 della Costituzione; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e inoltre che sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 12 giugno 1996. Il presidente: Martelengo 96E1615