P. Q. M.
   La Corte sospende il giudizio e ordina la trasmissione  degli  atti
 alla   Corte   costituzionale  perche'  giudichi  sulle  legittimita'
 dell'art.  18 regio decreto-legge 1 luglio 1926 n. 2290 in  relazione
 agli artt.  24 e 102 della Costituzione;
   Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e inoltre che sia comunicata ai
 presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Milano, addi' 12 giugno 1996.
                       Il presidente: Martelengo
 96E1615