Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0015