Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 438  del  codice  di  procedura
 penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3, 24, 25, 27 e 101
 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
                         Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0015