Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   delle
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  181, primo
 comma, e 309 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento
 agli  artt.    3,  secondo  comma,  24,  primo  comma  e   97   della
 Costituzione,  dal  tribunale di Milano e dal pretore di Monza con le
 ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.
               Il direttore della cancelleria:  Di Paola
 97C0043