Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 181, primo comma, e 309 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma e 97 della Costituzione, dal tribunale di Milano e dal pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0043