P. Q. M.
   La  Corte  dichiara  non  manifestamente  infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  443,  n.  1,    lett.  b,  del
 c.p.p., con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 della Costituzione;
   Dispone   la  trasmissione  degli  atti  del  processo  alla  Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso e ordina che  la  presente  ordinanza
 sia  notificata  alle  parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato  della  Repubblica  e
 della Camera dei deputati.
     Cosi' deliberato il 2 ottobre 1996.
                        Il presidente: Valiante
                                  Il consigliere estensore: Schiavotti
 97C0047