P. Q. M. La Corte dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, n. 1, lett. b, del c.p.p., con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso e ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deliberato il 2 ottobre 1996. Il presidente: Valiante Il consigliere estensore: Schiavotti 97C0047