P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt.  300 e
 330 del c.p.c., nella parte in cui dispone che, in  caso  di  mancata
 dichiarazione  o  notificazione  a  cura  del procuratore della morte
 della  parte  da  lui  assistita,  verificatasi  anteriormente   alla
 chiusura  della  discussione,  l'atto di impugnazione sia validamente
 notificato al domicilio del procuratore stesso;
   Ordina la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti,  al procuratore generale e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei  due  rami  del
 Parlamento.
     Roma, addi' 27 marzo 1996
                         Il presidente: Lipari
 97C0050