P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 330 del c.p.c., nella parte in cui dispone che, in caso di mancata dichiarazione o notificazione a cura del procuratore della morte della parte da lui assistita, verificatasi anteriormente alla chiusura della discussione, l'atto di impugnazione sia validamente notificato al domicilio del procuratore stesso; Ordina la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Roma, addi' 27 marzo 1996 Il presidente: Lipari 97C0050