P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 105, comma 2, c.p.c. come interpretato dal diritto vivo in relazione all'inesistenza di un potere di autonoma impugnazione da parte dell'interventore adesivo dipendente per la tutela del proprio interesse, in rapporto agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Dispone la sospensione del presente giudizio; Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Torino, addi', 15 novembre 1996 Il presidente: Morra 97C0060