P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  l'eccezione  di
 legittimita'  costituzionale  nei  confronti  dell'art. 105, comma 2,
 c.p.c.   come   interpretato   dal   diritto   vivo   in    relazione
 all'inesistenza  di  un  potere  di  autonoma  impugnazione  da parte
 dell'interventore  adesivo  dipendente  per  la  tutela  del  proprio
 interesse, in rapporto agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Manda  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza alle
 parti in causa ed al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  e  di
 comunicarla  ai    Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
 della Repubblica;
   Dispone la sospensione del presente giudizio;
   Manda alla cancelleria per la trasmissione degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.
   Cosi' deciso in Torino, addi', 15 novembre 1996
                         Il presidente: Morra
 97C0060