P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in relazione all'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina clie la presente ordinanza venga notificata al signor Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai siggnori Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Pisa, addi', 15 novembre 1996 Il giudice per le indagini preliminari: Merani 97C0061