P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  23  e  segg.  della  legge 11 marzo 1953, n. 87,
 dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non   manifestamente
 infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 60
 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in relazione  all'art.  3  della
 Costituzione della Repubblica italiana;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina clie  la  presente  ordinanza  venga  notificata  al  signor
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai siggnori
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
     Pisa, addi', 15 novembre 1996
            Il giudice per le indagini preliminari: Merani
 97C0061