P. Q. M. Visti gli art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, nella parte in cui impone alle aziende ospedaliere il rispetto del termine finale di tre mesi, pure per la stipula di convenzioni con personale sanitario esterno da impiegarsi per l'espletamento del servizio di interruzione volontaria di gravidanza, per contrasto con il disposto di cui agli artt. 32, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catania, addi' 5 novembre 1996 Il presidente: Pagano 97C0064