P. Q. M.
   Visti  gli art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24 della legge
 n. 537 del 24 dicembre 1993, nella parte in cui impone  alle  aziende
 ospedaliere  il  rispetto del termine finale di tre mesi, pure per la
 stipula di convenzioni con personale sanitario esterno da  impiegarsi
 per   l'espletamento  del  servizio  di  interruzione  volontaria  di
 gravidanza, per contrasto con il disposto di cui agli artt. 32, primo
 comma,  e 97, secondo comma, della Costituzione;
   Sospende  il giudizio in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla
 Corte costituzionale;
   Dispone che la presente  ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
 cancelleria  al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Catania, addi' 5 novembre 1996
                         Il presidente: Pagano
 97C0064