IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2421/96 contro Rebolledo Taborda Cesar Augusto. Premesso che nel presente procedimento e' stata contestata la violazione dell'art. 7 d.-l. 16 luglio 1996 n. 376, norma che ha consentito l'arresto dell'imputato in data 31 agosto 1996 in deroga ai principi generali in materia sanciti dall'art. 381 c.p.p; Considerato che detta speciale normativa e' stata introdotta con decreto-legge che ha rappresentato l'ennesima reiterazione di identici provvedimenti legislativi che hanno inteso modificare l'ar.t 7-bis d.-l. 30 dicembre 1989, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 (cfr. d.-l. 18 novembre 1995, n. 489; art. 7 d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22; art. 7 d.-l. 19 marzo 1996 n. 132; art. 7 d.-l. 17 maggio 1996 n. 269 e, da ultimo, art. 7 d.-l. 13 settembre 1996 n. 477); Ritenuto che tale modalita' di intervento legislativo, protrattasi per lungo tempo, porti fondatamente a dubitare che possano ricorrere i requisiti di straordinaria necessita' ed urgenza richiesti dall'art. 77 Cost. per legittimare la diretta produzione legislativa del Governo, posto che il fenomeno sociale, considerato per taluni aspetti di rilevanza penale, sul quale si intende intervenire, e' diffuso da gran tempo nel territorio dello Stato, tanto che ben avrebbe consentito iniziative legislative ordinarie, sia da parte del Governo, sia da parte degli altri soggetti costituzionali legittimati a norma dell'art. 71 Cost.; Considerato che tale dubbio di legittimita' costituzionale appare particolarmente fondato laddove si valuti che si verte in tema di sanzioni criminali e di liberta' della persona e quindi in materie che impongono, nel rispetto degli artt. 2, 13, 24 e 25 Cost., la massima certezza normativa; certezza che, invece, appare inficiata dall'introduzione di precarie e continue modifiche legislative; Ritenuto infine che la questione e' rilevante nel presente procedimento poiche' viene contestato all'imputato un reato previsto, al momento del fatto, dall'art. 7 d.-l. 16 luglio 1996 n. 376 ed oggi, al momento del giudizio, dall'art. 7 d.-l. 13 settembre 1996 n. 477, per cui occorre sottoporla al giudizio della Corte costituzionale.