P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara  rilevante
 e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 13 settembre  1996  n.  477  con
 riferimento agli artt. 77, 2, 13, 24 e 25 della Costituzione;
   Sospende il presente procedimento;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza
 sia  notificata  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri e che sia
 comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.
   Cosi' deciso a Roma il 3 ottobre 1996
                        Il pretore: Di Lorenzo
 97C0065