P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 13 settembre 1996 n. 477 con riferimento agli artt. 77, 2, 13, 24 e 25 della Costituzione; Sospende il presente procedimento; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Cosi' deciso a Roma il 3 ottobre 1996 Il pretore: Di Lorenzo 97C0065