ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Bernardini Rita, Fiori Raffaella e Sabatano Mauro, nella qualita' di promotori e presentatori del referendum abrogativo della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante "Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche", nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, sorto a seguito dell'ordinanza del predetto Ufficio dell'11 dicembre 1996 nella parte in cui ha dichiarato la non conformita' alle disposizioni di legge della richiesta di referendum, depositata il 5 gennaio 1996, relativa all'abrogazione parziale dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 recante "Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche", iscritto al n. 69 del registro ammissibilita' conflitti; Udito nella camera di consiglio del 17 gennaio 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che, con ricorso depositato il 9 gennaio 1997, il comitato promotore del referendum concernente la riserva all'ENEL delle attivita' di produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione, in relazione all'ordinanza depositata il 13 dicembre 1996, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva e declaratoria d'ammissibilita'; che l'Ufficio centrale, in detto provvedimento, aveva ritenuto non conforme a legge la richiesta referendaria, sul rilievo che l'ENEL era stato trasformato in societa' per azioni ex art. 15 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, con la conseguenza che la riserva dell'attivita' elettrica in capo all'ENEL - gia' attribuita a titolo originario al medesimo da quella parte dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, oggetto della richiesta - era stata trasformata in riserva in capo allo Stato, con contestuale attribuzione dei diritti prima riservati all'ENEL alla nuova S.p.A. a titolo di concessione; che i ricorrenti lamentano la menomazione della propria sfera di attribuzioni in quanto non sarebbe stato seguito il procedimento previsto dall'art. 39 della legge n. 352 del 1970, tendente a valutare se la nuova normativa si ispiri a princi'pi diversi rispetto a quella abrogata, ovvero modifichi il contenuto essenziale del precetto oggetto del quesito; che, secondo il comitato, l'Ufficio centrale avrebbe errato nel non considerare che l'abrogazione della norma da sottoporre a referendum, verificatasi solo a seguito del d.m. 29 dicembre 1995 (attributivo della concessione all'ENEL), era intervenuta in un momento successivo a quello di presentazione della richiesta referendaria, fissato dal comitato stesso nel 29 settembre 1995, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 228 dell'annuncio della verbalizzazione presso la Corte di cassazione dell'intenzione di promuovere il referendum; Considerato che la Corte e' chiamata a stabilire in camera di consiglio, senza contraddittorio, se ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi di ammissibilita' del conflitto, sintetizzati dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'espressione "materia di conflitto"; che in modo evidente sussiste la legittimazione a ricorrere del comitato promotore, rappresentante degli elettori sottoscrittori della richiesta referendaria, il quale agisce a tutela delle proprie attribuzioni nell'ambito del procedimento referendario (cfr., da ultimo, ordinanza n. 9 del 1997); che parimenti e' passivamente legittimato l'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, in quanto organo investito, in via esclusiva e definitiva, del potere di verificare la legittimita' delle richieste referendarie ovvero d'intervenire sulle stesse a norma dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 332, nonche' di disporre la cessazione delle operazioni; che, sotto il profilo oggettivo, il sollevato conflitto attiene alle norme che disciplinano l'istituto del referendum abrogativo, in quanto, con riguardo alla concreta applicazione delle stesse, viene prospettata una lesione della sfera di competenza del comitato promotore, come conseguenza del denunciato difetto dei presupposti procedimentali dell'atto impugnato; che, quindi, nella presente sede meramente delibatoria il ricorso deve dichiararsi ammissibile, salva ed impregiudicata restando ogni pronuncia definitiva anche circa l'ammissibilita' del medesimo.