P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' dell'art 81, IV comma del decreto legislativo n. 77 del 1995, come introdotto dal decreto legislativo n. 336 del 11 giugno 1996, nella parte in cui prevede che "dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data ... non producono piu' interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria ..", per violazione degli artt. 2, 3, 23, 41, 53 e 113 della Costituzione, in correlazione con gli artt. 1224, 1282, 1284 del c.c. e 55 della l.f., anche con riferimento all'art. 15 della legge n. 1404 del 1956; Dichiara non manifestamente infondate le questioni di incostituzionalita' degli artt. 81, IV comma e 89, XI comma del decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995 (testi vigenti) e del loro combinato disposto, nella parte in cui prevedono lo stato di insolvenza definitiva o anche la semplice insolvenza di un comune nel pagamento di un debito, nonche' delle norme di cui al capo VII ("risanamento finanziario"), artt. da 77 a 99 dello stesso decreto legislativo n. 77 del 1995, nel testo vigente come modificato dal decreto legislativo n. 336 dell 1996, nella parte in cui assoggettano ad esecuzione collettiva un comune, su quel presupposto (stato di definitiva insolvenza) ovvero prevedono, per tale ente, la semplice insolvenza, per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 24, 53 e 41 della Costituzione, con riferimento agli artt. 2082, 2093 del c.c., 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (l.f.) e 15 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 e con cio', in ogni caso, violando, con riferimento alle stesse norme codicistiche ed agli artt. 100 e 474 cpc. e 2907 c.c., gli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione; Conseguentemente, rimette alla Corte costituzionale la decisione delle predette questioni di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1; Sospende il presente procedimento che non puo' essere definito senza risolvere prima le sollevate questioni; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pozzuoli, addi' 2 dicembre 1996 Il vice pretore ordinario: Buonanno 97C0084