P. Q. M.
   Dichiara    non    manifestamente   infondata   la   questione   di
 incostituzionalita' dell'art 81, IV comma del decreto legislativo  n.
 77  del  1995,  come introdotto dal decreto legislativo n. 336 del 11
 giugno 1996, nella  parte  in  cui  prevede  che  "dalla  data  della
 deliberazione  di  dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di
 cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data ... non producono  piu'
 interessi  ne'  sono  soggetti  a  rivalutazione  monetaria  ..", per
 violazione degli artt. 2, 3, 23, 41, 53 e 113 della Costituzione,  in
 correlazione con gli artt. 1224, 1282, 1284 del c.c. e 55 della l.f.,
 anche con riferimento all'art.  15 della legge n. 1404 del 1956;
   Dichiara    non    manifestamente   infondate   le   questioni   di
 incostituzionalita' degli artt. 81, IV  comma  e  89,  XI  comma  del
 decreto legislativo n.  77 del 25 febbraio 1995 (testi vigenti) e del
 loro  combinato  disposto,  nella  parte in cui prevedono lo stato di
 insolvenza definitiva o anche la semplice insolvenza di un comune nel
 pagamento di un debito, nonche'  delle  norme  di  cui  al  capo  VII
 ("risanamento  finanziario"),  artt.  da 77 a 99 dello stesso decreto
 legislativo n. 77 del 1995, nel testo  vigente  come  modificato  dal
 decreto legislativo n. 336 dell 1996, nella parte in cui assoggettano
 ad  esecuzione  collettiva  un  comune, su quel presupposto (stato di
 definitiva insolvenza) ovvero prevedono, per tale ente,  la  semplice
 insolvenza,  per  contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 24, 53 e 41 della
 Costituzione, con riferimento agli artt. 2082, 2093 del c.c.,  1  del
 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (l.f.)  e 15 della legge 4 dicembre 1956 n.
 1404  e con cio', in ogni caso, violando, con riferimento alle stesse
 norme codicistiche ed agli artt. 100 e 474  cpc.  e  2907  c.c.,  gli
 artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione;
   Conseguentemente,  rimette  alla  Corte costituzionale la decisione
 delle predette questioni  di  legittimita'  costituzionale  ai  sensi
 dell'art 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1;
   Sospende  il  presente  procedimento  che  non puo' essere definito
 senza risolvere prima le sollevate questioni;
   Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle due  Camere
 del Parlamento.
     Pozzuoli, addi' 2 dicembre 1996
                  Il vice pretore ordinario: Buonanno
 97C0084