P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 8, in riferimento, al comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, modificata dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, in relazione agli artt. 3, 24 e 31, secondo comma, della Costituzione; Ordina la sospensione del procedimento; Manda alla cancelleria per le notificazioni alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera e del Senato; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Firenze, addi' 13 novembre 1996 Il giudice: Casciano 97C0088