P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11 marzo 1953, n. 87, dichiara non
 manifestamente infondata e rilevante ai  fini    della  decisione  la
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 8,
 in riferimento, al comma 2, della legge 13  dicembre  1989,  n.  401,
 modificata  dalla  legge  24  febbraio 1995, n. 45, in relazione agli
 artt. 3, 24 e 31, secondo comma, della Costituzione;
   Ordina la sospensione del procedimento;
   Manda  alla  cancelleria  per  le  notificazioni  alle  parti,   al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la comunicazione al
 Presidente della Camera e del Senato;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
     Firenze, addi' 13 novembre 1996
                         Il giudice: Casciano
 97C0088