P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata con riferimento
 agli artt. 3 e 42 della Costituzione e 4 e 8    dello  Statuto  della
 regione   Trentino-Alto   Adige,   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 25 della legge reg.le 17 maggio 1956 n. 7;
   Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli  atti
 alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti nonche' al presidente  della  Giunta  regionale
 della  regione Trentino-Alto Adige e che sia comunicata al Presidente
 del Consiglio regionale.
     Cosi' deciso in Trento il 2 luglio 1996
                         Il presidente: Fuardo
 97C0089