P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione e 4 e 8 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge reg.le 17 maggio 1956 n. 7; Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al presidente della Giunta regionale della regione Trentino-Alto Adige e che sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Cosi' deciso in Trento il 2 luglio 1996 Il presidente: Fuardo 97C0089