P. Q. M.
   La regione Lazio chiede che la Corte ecc.ma:
     in  via  preliminare,  voglia   dichiarare   che   l'applicazione
 dell'art.    2,  comma  61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non
 puo'   comportare   in   nessun   caso   il    perfezionamento    del
 silenzio-assenso  previsto  dall'art.    5,  comma  3,  del  d.-l. 27
 settembre  1994,  n.  551  e  dalle  disposizioni  di  analogo  testo
 contenute nei successivi decreti-legge ivi richiamati;
     nel merito (qualora la questione di  legittimita'  costituzionale
 sollevata  venga  invece  ritenuta  rilevante)  voglia  dichiarare la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 61, della  legge  23
 dicembre  1996,  n.  662, per constrasto con gli artt. 77, 115, 117 e
 118 della Costituzione e con il principio di leale cooperazione.
   Unitamente al presente ricorso notificato saranno depositate  copie
 autentiche dei seguenti atti:
     deliberazione  della  Giunta  regionale  del  Lazio n. 135 del 21
 gennaio 1997;
     deliberazione della  I  Commissione  consigliare  permanente  del
 Consiglio regionale del Lazio n. 50479 del 22 gennaio 1997.
      Roma, addi' 24 gennaio 1997
                      Avv. prof.: Luciano Ventura
 97C0118