P. Q. M. La regione Lazio chiede che la Corte ecc.ma: in via preliminare, voglia dichiarare che l'applicazione dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non puo' comportare in nessun caso il perfezionamento del silenzio-assenso previsto dall'art. 5, comma 3, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551 e dalle disposizioni di analogo testo contenute nei successivi decreti-legge ivi richiamati; nel merito (qualora la questione di legittimita' costituzionale sollevata venga invece ritenuta rilevante) voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per constrasto con gli artt. 77, 115, 117 e 118 della Costituzione e con il principio di leale cooperazione. Unitamente al presente ricorso notificato saranno depositate copie autentiche dei seguenti atti: deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 135 del 21 gennaio 1997; deliberazione della I Commissione consigliare permanente del Consiglio regionale del Lazio n. 50479 del 22 gennaio 1997. Roma, addi' 24 gennaio 1997 Avv. prof.: Luciano Ventura 97C0118