P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1995 n. 75, nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite gia' determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 75/93 e dell'art. 1 comma 5, del d.-l. 28 giugno 1995 n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995 n. 344 in relazione agli artt. 24, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Piacenza, addi' 15 ottobre 1996 Il presidente estensore: Grandi 97C0129