P. Q. M.
     Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n.
 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1995 n.   75,
 nella  parte  in  cui  prevede  la permanenza in vigore delle tariffe
 d'estimo e delle rendite gia' determinate in esecuzione  del  decreto
 ministeriale  20  gennaio  1990,  per  contrasto con gli artt. 3 e 53
 della Costituzione;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  1, della legge n.
 75/93 e dell'art. 1 comma  5,  del  d.-l.  28  giugno  1995  n.  250,
 convertito  nella  legge 8 agosto 1995 n. 344 in relazione agli artt.
 24, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione;
   Dispone la sospensione del giudizio e la  trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata, a cura della
 segreteria, alle parti ed al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
 nonche'  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera dei deputati e del
 Senato della Repubblica.
     Piacenza, addi' 15 ottobre 1996
                    Il presidente estensore: Grandi
 97C0129