P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante per il giudizio in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio per l'applicazione della misura di prevenzione personale il giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti del proposto, allorquando i presupposti su cui si fonda la richiesta di sottoposizione siano i medesimi rispetto a quelli oggetto della misura coercitiva; Sospende il giudizio in corso ed i termini dei disposti sequestri; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata a cura della Cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera. Palermo, addi' 5 giugno 1996 Il presidente: Corsini Il giudice est.: Motisi 97C0138