P. Q. M.
   Visto    l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953  n. 87, dichiara
 rilevante per il giudizio in corso e non manifestamente infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, comma 2 del
 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24  della  Costituzione  nella
 parte  in  cui  non prevede che non possa partecipare al giudizio per
 l'applicazione della misura di prevenzione personale il  giudice  che
 come   componente  del  tribunale  del  riesame  si  sia  pronunciato
 sull'ordinanza  che  dispone  una  misura  cautelare  personale   nei
 confronti  del proposto, allorquando i presupposti su cui si fonda la
 richiesta di  sottoposizione  siano  i  medesimi  rispetto  a  quelli
 oggetto della misura coercitiva;
   Sospende il giudizio in corso ed i termini dei disposti sequestri;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata a cura della
 Cancelleria ai Presidenti del Senato e della Camera.
     Palermo, addi' 5 giugno 1996
                        Il presidente: Corsini
                                               Il giudice est.: Motisi
 97C0138