Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione,  nelle  parti indicate in epigrafe, del d.-l. 29 marzo
 1995,  n.  97  (Riordino  delle  funzioni  in  materia  di   turismo,
 spettacolo  e  sport),  convertito, con modificazioni, nella legge 30
 maggio  1995,  n.  203,  e  del  d.-l.  23  ottobre  1996,   n.   545
 (Disposizioni  urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva
 e delle  telecomunicazioni),  convertito,  con  modificazioni,  nella
 legge  23  dicembre 1996, n. 650, richiesta dichiarata legittima, con
 ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale  per  il
 referendum costituito presso la Corte di cassazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                         Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Vassalli
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0145